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Verifiche obbligatorie sugl i impianti di messa a terra, sui mezzi di sollevamento e di trasporto, sulle attrezzature di lavoro in genere

31 agosto 2017Autore: admin 985 views Nessun commento

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Con l’entrata in vigore del DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d’installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” devono essere adottate le seguenti procedure, ovvero, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro deve inviare copia della dichiarazione di conformità rispettivamente all’ISPESL e all’Azienda USL competenti per territorio. Dove è operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive, detta documentazione deve essere trasmessa a questo ufficio che provvede successivamente all’inoltro ai soggetti competenti di cui sopra. La dichiarazione deve essere accompagnata dal modulo di trasmissione sottoscritto dal datore di lavoro e predisposto dall’ISPESL. Va sottolineato che non è necessario inviare con la dichiarazione di conformità gli allegati obbligatori previsti dal DM 20/2/1992. Detta documentazione dovrà invece essere conservata presso il luogo ove è installato l’impianto e messa a disposizione dei tecnici che effettueranno le verifiche periodiche o a campione. Come previsto dall’art. 3 del DPR 462/01, l’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, e degli impianti di messa a terra di impianti elettrici. A tal fine per ogni dichiarazione di conformità presentata all’ISPESL ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del DPR 462/01 è dovuto un contributo forfettario di €30, da versare mediante bollettino di c/c predisposto dall’ISPESL, che verrà inviato al datore di lavoro successivamente al ricevimento della pratica. Il predetto contributo è finalizzato alla formazione e alla gestione dell’anagrafe delle dichiarazioni di conformità, in relazione alla puntuale organizzazione del procedimento di selezione del controllo a campione. Tutta la parte delle verifiche delle attrezzature e dei mezzi di lavoro viene ampiamente trattata nei corsi di formazione per la sicurezza dei lavoratori. Inerente alle verifiche sui mezzi di sollevamento e di trasporto, la situazione è la seguente. Gli apparecchi di sollevamento sono, per così dire, delle macchine particolari, per questo motivo devono essere costruiti conformemente alla direttiva macchine e alle specifiche norme armonizzate. Inoltre, la legislazione nazionale dispone che gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg siano soggetti alla prima verifica (omologazione) e a verifiche periodiche (annuali). Per esempio, le funi e le catene devono essere sottoposte a verifica periodica trimestrale a cura del datore di lavoro e da parte di persona competente. Il risultato delle operazioni di controllo deve essere riportato nel libretto “verbale-verifiche”, servendosi degli appositi spazi. Tutti gli apparecchi sono quindi ben collaudati come poi ampiamente descritto anche nei corsi antincendio. Per ciò che riguarda le verifiche sulle attrezzature da lavoro, il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura, deve darne comunicazione immediata all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo dell’attrezzatura e lo comunica al datore di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro deve fare richiesta entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima. Tutto quanto sempre citato nei corsi per la sicurezza dei lavoratori.

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